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De nouvelles dépenses à déduire de la contribution due à l’Agefiph

Nuove spese di detrarre il contributo dovuto il Agefiph

Publié le 05 octobre 2016

Imprese con almeno 20 dipendenti hanno l'obbligo di assumere lavoratori con disabilità nella proporzione del 6% della loro forza lavoro. In caso contrario, essi sono legati ad un contributo dell'associazione di gestione dei fondi per l'integrazione professionale delle persone con disabilità (Agefiph). Tuttavia, alcune spese sostenute dal datore di lavoro a favore dei lavoratori disabili possono essere detratto da tale contributo, entro il limite del 10% del suo importo.

sono deducibili comprese le spese relazionate al completamento del lavoro, nei locali dell'azienda, per facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità o quelle effettuate per consentire loro di rimanere vicino a loro posto di lavoro.Esempi:

Inoltre, i datori di lavoro che implementa un contratto collettivo con un programma annuo o pluriennale a favore di lavoratori disabili sono esenti dal contributo dovuto per il Agefiph. E ora, spese relazionate ai passaggi precedenti l'inaugurazione della contrattazione collettiva ai fini della conclusione di tale accordo possono essere detratto da tale contributo. A condizione, tuttavia, che questi gradini conducono all'approvazione di un primo accordo da parte della Direccte. Questa nuova misura si applica dalla dichiarazione obbligatoria all'occupazione di lavoratori disabili che le aziende dovranno effettuare entro e non oltre 1° marzo 2017. ER

il datore di lavoro è esente dal contributo da versare per il Agefiph dall'anno dove il contratto collettivo è approvato dall'amministrazione. Di conseguenza, se l'accordo è approvato nel 2016, non sarà responsabile per il contributo dovuto in 2017 a partire dal 2016. Se l'accordo è approvato nel 2017, le spese relazionate ai passaggi precedenti l'apertura della contrattazione collettiva dell'accordo possono essere dedotti dal contributo nel 2017. Il datore di lavoro sarà quindi sollevato dal contributo nel 2018 per l'anno 2017.In pratica:

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