Lavoro a tempo parziale dopo la legge di lavoro
Publié le 05 septembre 2016
Dal 10 agosto, la futura architettura del codice del lavoro, su tre livelli, vale a dire disposizioni imperative, quelli che potrebbero essere oggetto di contrattazione collettiva e quelle applicabili in assenza di contratto collettivo, è già implementata nel lavoro a tempo parziale.
Così sono pubbliche e sono necessari per il datore di lavoro, compresa la definizione di lavoro a tempo parziale, parità di trattamento con i dipendenti a tempo pieno, obbligatori del contratto di lavoro part-time o anche priorità dell'occupazione per spostarsi da una posizione a tempo pieno.
Altre misure possono, tuttavia, oggetto di un accordo di contrattazione collettiva dal business o un accordo di industria (consolidamento delle ore di lavoro nei giorni o mezze giornate) o solo un accordo di ramo (lavoro settimanale minimo di durata, i tassi di aumento delle ore supplementari...).
E, per consentire un maggiore spazio per i negoziati all'interno dell'azienda, l'accordo raggiunto a questo livello di premio sull'accordo del ramo su quattro argomenti: - prevedere l'implementazione di ore part-time presso l'iniziativa del datore di lavoro e determinare i termini di attuazione di tali programmi su richiesta dei dipendenti; - limite di usura in cui può essere eseguito mediante le ore extra fino a quando il terzo del settimanale o mensile orario di lavoro previste il contratto del dipendente; - set la distribuzione dei dipendenti part-time orari nel corso della giornata di lavoro; - determinare il periodo in cui il cambiamento nella distribuzione delle ore di lavoro è notificato per il dipendente e le controparti dovuto quando questo tempo è meno di sette giorni lavorativi.
In altre parole, su questi temi, l'accordo di settore si applica solo se è nulla in un contratto di società.
Il valore predefinito regole, che non si applicheranno quindi nessun contratto collettivo, includono, tra gli altri, il minimo di 24 ore alla settimana, o anche il tasso di incremento del 10% per le ore aggiuntive lavorate entro i limiti della decima ore previste nel contratto di lavoro.
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