Il SAS fornito di nominare un Commissario per i contributi
Publié le 21 décembre 2016
La legge sulla trasparenza, la lotta contro la corruzione e la modernizzazione dell'economia, la cosiddetta 'legge FIR 2', dal 9 dicembre 2016 ha introdotto disposizioni molti interessanti aziende commerciali. Tra questi, la possibilità per CBCA semplificata (SAS) non designare il Commissario per i contributi nella loro costituzione.
Così, il futuro associato un SAS (o un SASU), con decisione unanime, può fare a meno di nominare un Commissario per contributi alla doppia condizione che il valore di eventuali contributi in natura supera un importo che verrà presto risolto con decreto (30.000 euro per società a responsabilità limitata) e che il valore totale di tutti i contributi in natura non non la metà del capitale.
Attenzione, in assenza di un Commissario ai contributi o se il valore è diverso da quello proposto dal Commissario per i contributi, i partner saranno congiuntamente responsabili per 5 anni, a soggetti terzi, del valore dei contributi in natura durante la formazione dell'azienda.
Inoltre, in un processo di costituzione di una EURL o costo sollievo SASU raggiunto attraverso contributi in natura che l'azionista unico è un individuo, la legge prevedeva un caso supplementare di rinuncia. Così, queste aziende non servono più, dal 11 dicembre 2016, di nominare un Commissario per contributi quando il singolo membro, persona fisica, che esercitano la propria attività professionale per conto prima della costituzione della società porta elementi che sono stati inclusi nello stato patrimoniale dell'ultimo anno fiscale.
Infine, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la legge ha previsto un nuovo caso di esenzione dal Commissario di contributi. Ora, LLC tramite un aumento nel loro capitale di contributi in natura sono date da una decisione unanime dei soci, l'intervento di un Commissario di contributi. Per beneficiare di tale esenzione, contributi in natura non devono essere superiori a 30 000 euro e il valore totale di tutti i contributi in natura non deve superare la metà del capitale sociale.
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