Veicolo aziendale: IVA sulla benzina presto deducibile?
Publié le 10 novembre 2016
Le regole di detrazione dell'IVA sulle spese di carburante dei veicoli utilizzati da imprese differiscono secondo la natura di questo combustibile e la deducibilità o meno dell'IVA gravante sull'acquisto del veicolo.
Così, la benzina è esclusa dal diritto alla detrazione dell'IVA, indipendentemente dal veicolo.
D'altra parte, IVA su diesel e superethanol E85 è deducibile fino a 80% quando usato in veicoli escluso il diritto alla detrazione (autovetture) o fino al 100% nel caso di veicoli non escluso il diritto alla detrazione (camion, furgoni...).
Al fine di raggiungere la neutralità fiscale tra questi diversi combustibili, legge finanziaria per il 2017 proposto che IVA su benzina deducibile gradualmente, secondo la seguente tariffa:
Rimborso dell'IVA sulla benzina | ||
Da | Autovetture (categoria M1) | Veicoli commerciali leggeri (categoria N1) |
2017 | 10% | 0% |
2018 | 20% | 20% |
2019 | 40% | 40% |
2020 | 60% | 60% |
2021 | 80% | 80% |
2022 | 80% | 100% |
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