Periodo di prova: qual è la durata massima?
Publié le 21 juin 2016
Dal giugno 2008, il codice del lavoro imposta la durata iniziale massima del periodo di prova di 2 mesi per i lavoratori e dipendenti, 3 mesi per supervisori e tecnici e 4 mesi per i dirigenti. Prova più breve durate, che erano previste nel ramo accordi conclusi prima del 26 giugno 2008 hanno cessato di applicare da 1° luglio 2009. ER
Inoltre, il codice del lavoro prevede che è possibile rinnovare questo periodo una volta entro il limite complessivo di 4 mesi per i lavoratori e dipendenti, 6 mesi per supervisori e tecnici e 8 mesi per i dirigenti. Tuttavia, se la situazione era chiara per il periodo di prova iniziale, un dubbio è rimasto: i più brevi termini di rinnovamento introdotto dal ramo gli accordi conclusi prima 26 giugno 2008 ha continuato ad applicare? È in ogni caso che la soluzione sostenuta una circolare della direzione generale del lavoro di marzo 2009.
In altre parole, in una situazione del genere, il datore di lavoro di cui al codice del lavoro per stabilire la durata iniziale del periodo di prova, ma applicato le disposizioni contenute nel relativo contratto collettivo di rinnovarlo.
Tuttavia, in una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha respinto questa soluzione. Ritiene che la durata massima dei periodi di prova previste dal codice del lavoro (4, 6 o 8 mesi a seconda dello stato del dipendente) vengono sostituiti con le durate più brevi, il rinnovo, risultanti da contratti collettivi prima del 26 giugno 2008.
Di conseguenza, in questo caso, la durata massima del periodo di prova, rinnovamento, fissato a 6 mesi per lo staff dirigenziale del collettivo di ingegneria accreditato, aziende di ingegneria e consulenza di aziende su 15 dicembre 1987 (chiamato 'Syntec'), era più al datore di lavoro. È, infatti, la durata massima del codice del lavoro che applicata, 8 mesi.
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