Cancellazione per inganno della vendita di un professionista di un materiale il cui uso è riservato per un altro professionista
Publié le 21 juin 2016
Quando una delle parti di un contratto ha commesso una frode, vale a dire quando ha intrapreso manovre o inganni per indurre l'altra parte in errore, questo può domandare la nullità del contratto. È anche dove una delle parti contraenti volontariamente evitato di dare informazioni che, se lo avesse saputo lui avrebbe impedito di arrivare al suo interlocutore. Indicato come "occultamento fraudolento".
Per essere pronunciata la nullità del contratto, esso deve tuttavia che l'errore causato dal dol è stato decisivo per il consenso della vittima e scusabile.
Sapendo che i giudici ritengono che l'errore causato dalla ostinata riluttanza è ancora scusabile. Così, in un caso recente, un fisioterapista aveva acquistato un apparecchio di depilazione con pulsata con una luce di compagnia. Tuttavia non aveva consigliato che regolamenti riservati l'uso di questo materiale per i medici. Esso aveva pertanto agito in tribunale a recedere dal contratto.
I giudici lo hanno dato soddisfazione. Per loro, il fatto che egli avrebbe dovuto sapere, come un professionista, lui non poteva utilizzare luce pulsata non ha escluso l'esistenza di una frode da parte del venditore.
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