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Conclure un contrat : attention au pouvoir du signataire !

Contratto: prestare attenzione all'autorità di firma!

Publié le 21 avril 2016

In linea di principio, solo il rappresentante legale di una società (il Manager di una LLC, Presidente di un SAS, direttore generale di una SA al Consiglio di amministrazione, il Presidente del Consiglio di un AG al Consiglio di amministrazione,...) possono agire in nome e per conto di. Come un'eccezione, una o più altre persone anche possono associare una società purché essi sono debitamente qualificati o che c'è un mandato apparente.

 guasto alle autorità di altra parte, è possibile per l'appaltatore di contare, in caso di controversia, il mandato apparente cioè convincere i giudici sostenendo che tutte le circostanze relative alla conclusione del contratto sono stati presupposti che l'altra parte aveva i poteri necessari per agire per conto della società. Promemoria:

Questa questione del mandato apparente è stata sollevata in un caso recente. Così, un direttore del sito, dipendente di una società a responsabilità limitata, ha concluso il contratto di locazione di una macchina su cui era stato apposto il sigillo dell'azienda. Rifiutandosi di pagare le bollette, la società ha sostenuto che il contratto è concluso da una persona non autorizzata a rappresentarla. Il locatore quindi citato in giudizio la società nel pagamento dell'affitto non pagato e indennità di risoluzione del contratto.

I giudici non sono riuscito al locatore. Infatti, essi hanno conservato che la sola presenza del timbro dell'azienda il contratto di locazione, nonché la firma del lavoratore come direttore non erano sufficienti per caratterizzare un mandato apparente. Inoltre, ritenevano che il locatore deve verificare che il suo interlocutore è stata debitamente autorizzata ad agire per conto dell'azienda, la qualità di direttore non necessariamente coincidente con il titolo di rappresentante legale.

 il ricorso al mandato apparente essendo molto casuale, la recente riforma del diritto dei contratti ha introdotto un nuovo meccanismo che permette di interrogare l'azienda prima di commettere. Efficace 1° ottobre 2016, così può essere, in caso di dubbi sull'estensione dei poteri del rappresentante di una società, di chiedere a quest'ultimo per confermare che sia attribuito il potere di impegnarsi. Assenza di risposta entro un "certo" tempo, quella persona si riterrà autorizzato a concludere l'atto. Vale a dire:

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