Noleggio di una porzione dell'abitazione principale: pubblicazione dei massimali 2016 in affitto
Publié le 15 février 2016
Persone che affittare o subaffittare parte di loro residenza principale può essere esente dall'imposta sul reddito per i prodotti di noleggio. Questa esenzione si applica quando le parti sono arredate e sono la principale residenza dell'inquilino. Condizione aggiuntiva, l'affitto ricevuto dal locatore deve essere fissata entro limiti ragionevoli.
Nel valutare la "ragionevolezza", l'IRS ha recentemente comunicato che i massimali annui di affitto non devono superare per l'anno 2016. Tali massimali per metro quadrato di superficie abitabile, spese non incluse, è pari a €184 per contratto d'affitto o subaffitto made in Ile - de France e €135 per case o sublocazioni adottate in altre regioni.
Novità, questa esenzione è ora estesa dall'affitto dei mobili locazione a beneficio di un dipendente stagionale, quando alloggio anche affittato è solo loro residenza temporanea. Per questo, l'inquilino deve possedere un contratto a termine per l'occupazione alla stagionalità o per cui, in determinati settori di attività, si è soliti non resort per il contratto di lavoro a indeterminato a causa della natura dell'attività in questione e il carattere di natura temporanea di questi lavori.
Questo nuovo caso di esenzione si applica ai redditi percepiti da 1° gennaio 2016. ER
© Copyright : Echi di pubblicazione 2015