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Assurance-vie : l’ajout d’un adhérent ne crée pas un nouveau contrat !

Assicurazione sulla vita: l'aggiunta di un membro non crea un nuovo contratto!

Publié le 27 avril 2015

Una piccola rivoluzione nel mondo della vita si è verificato recentemente. E la parola non è troppo forte! Infatti, la Corte di Cassazione, in una recente decisione, considerato che l'aggiunta di un membro a un contratto di assicurazione sulla vita esistente non costituisce un nuovo contratto.

Al fine di comprendere le conseguenze di questa decisione, dovrebbe concentrarsi sui fatti. Tutto è cominciato nel 1988 quando un coniuge supporta solo un contratto di assicurazione sulla vita. Nel 1995, suo sposo è diventato co-aderente, un risultato per la seconda morte essendo così stabilito nel contratto.

Nel 1999, alla morte di un coniuge, il coniuge superstite diventa contratto di esclusiva. Successivamente decide di procedere con la modifica della clausola beneficiaria al fine di beneficiare di contributi pari suoi nipoti e nipoti.

Quattro anni più tardi, il coniuge superstite e morto a sua volta. Il contratto di assicurazione sulla vita si dipana. Attuale capitale sul contratto sono pertanto trasmessi ai destinatari designati, vale a dire i nipoti e le nipoti. Viene specificato che il regime fiscale che si applica in questa trasmissione è molto favorevole a causa della data di sottoscrizione del contratto (1988).

La sfida dell'amministrazione fiscale

Fu allora che l'IRS sfida solo la data del contratto per la determinazione del regime fiscale applicabile. Essa ritiene che l'aggiunta di un nuovo membro (coniuge in questo caso) è destinata a cambiare "contratto l'obbligo di relazione tra l'assicuratore e il sottoscrittore originale. E che genera un nuovo contratto di assicurazione sulla vita con una nuova data di sottoscrizione (1995). Una sfida che potrebbe spingere la trasmissione di fondi virtualmente senza mutazione ad un più pesantemente tassati trasmissione.

Prima della controversia, la Corte di Cassazione ha detto che l'adesione del coniuge per il contratto di assicurazione sulla vita ha dato alla luce ad un semplice "rapporto di obbligo complementare tra l'assicuratore e il nuovo membro" senza questa modifica impegni contrattuali iniziali.

Una decisione della Corte di Cassazione favorevole ai risparmiatori quanto fiscale anticipazione del contratto è conservato e senza precedenti.

© Copyright : Echi di pubblicazione 2015