Gratificazione dei tirocinanti: alla fine di suspense...
Publié le 19 février 2015
Lo studente o lo studente che effettua uno stage che dura più di 2 mesi, consecutivi o non, nello stesso anno scolastico o universitario ha diritto ad un bonus mensile minimo.
A seguito del recente stage di riforma, una domanda si pone per gli accordi conclusi dopo 1° dicembre 2014: per uno stage a tempo pieno (35 ore a settimana), questa gratuità dovrebbe essere mensualisée sulla base di 151,67 ore come in precedenza o calcolato su 154 ore, all'Urssaf riferendosi alla prima soluzione mentre il Ministero dell'istruzione superiore era a favore della seconda. ER
Metà di febbraio, il problema è stato risolto e la risposta è né l'uno né l'altro! Infatti, secondo la posizione comune adottata dall'amministrazione, il bonus mensile minimo è calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate. Pertanto, per calcolare questo importo, il datore di lavoro deve moltiplicare la gratificazione oraria minima, sia, nel 2015, €3,30 per le convenzioni concluse dal 1° dicembre 2014, dal numero di stage ore effettivamente lavorate durante il mese. ER
L'amministrazione ammette tuttavia che il datore di lavoro può avere una spianatura della gratificazione per tutta la durata del tirocinio. Ad esempio, se uno studente è presente 140 ore il primo mese (gratificazione da €462), 150 ore il secondo mese (gratificazione di €495) e 154 ore al terzo mese (gratificazione di €508,20), il datore di lavoro può scegliere di lisciare l'importo totale, € 1 465,20, su questi 3 mesi e di conseguenza pagare lo stagista 488,40 € al mese.
Questa nuova modalità di calcolo della gratuità minima dei tirocinanti è ancora stata pubblicata sui siti Web dell'amministrazione e all'Urssaf. Una circolare su questo argomento sarebbe quindi benvenuta a formalizzare questa soluzione e specificando se la sua applicazione riguarda anche le convenzioni concluse anteriormente 1° dicembre 2014. ER
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