Il cambiamento di regime semplificato IVA
Publié le 22 décembre 2014
Diversi schemi sono state apportate al regime semplificato di tassazione dell'IVA dalla legge finanziaria rettificativo per il 2013. Regime che si applicano per i dati di fatturato realizzati da 1° gennaio 2015. ER
Prima novità, rispetto delle soglie per l'applicazione di questo regime è ora valutato rispetto al fatturato dell'anno precedente (N-1) e anche rispetto all'anno corrente (N). Questo regime semplificato è pertanto applicabile al titolo di N, ad aziende con un fatturato HT N - 1 è inteso, in linea di principio, tra: - €82 200 e €783 000 per le attività per la vendita di beni, cibo o alloggio; - €32 900 e €236 000 per gli altri servizi.
Inoltre, il regime semplificato continua ad applicarsi 1 anno successivo a quello delle soglie vengono superata e non solo l'anno di overflow. Ma l'anno di fatturato HT che n non può tuttavia superare soglie aumentate, fissate rispettivamente a €863 000 e €267 000. Quando il business supera le soglie aumentate, al regime semplificato cessa di essere applicabile da superiore a 1 in poi. L'azienda è considerata come parte del normale regime di IVA reale dal 1 giorno dell'anno fiscale corrente. epoca ER ER
Infine, i pagamenti IVA dovuti nell'ambito di questo regime sono più trimestrale, ma semi-annuale. In pratica, sono pagati a luglio e a dicembre, a tassi di rispettivamente del 55% e 45% dell'IVA dovuta a titolo di N - 1.
E l'attenzione ora, indipendentemente dalla quantità del fatturato, se l'importo dell'IVA dovuta in rispetto di N - 1 supera i €15 000, la società non può più beneficiare del regime semplificato e rientri il normale regime reale. Quindi, devono presentare dichiarazioni mensili A3 accompagnata dal pagamento dell'IVA, al posto della Dichiarazione annua CA12.
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