Nessuna applicazione retroattiva per contributo eccezionale su redditi alti!
Publié le 16 décembre 2014
In una decisione del 5 dicembre 2014, il Consiglio costituzionale ha stabilito che il contributo eccezionale su alti redditi, istituito dalla legge finanziaria per il 2012, non poteva essere applicato retroattivamente al reddito da capitale mobile raccolti nel 2011 per il quale il contribuente ha optato per il prelievo di imposta liberatoria di somma forfettaria sul reddito.
Infatti, il Consiglio costituzionale ha tenuto che i contribuenti che hanno optato per questo regime fiscale potrebbero legittimamente aspettarsi di essere esentati da imposta per tali redditi. Tuttavia, l'applicazione di questo nuovo contributo ai ricavi oggetto levy messo in dubbio il suo effetto di scarico.
Di conseguenza, i contribuenti che sono stati sottoposti per il contributo eccezionale sulla tomaia reddito a reddito da capitale mobile percepito nel 2011 per il quale avevano già pagato una tassa di scarico possono presentare un reclamo con l'IRS fino al 31 dicembre 2014.
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